IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2017, proposto da Comune di Belcastro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Francesco Acri, n. 88; contro Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di GIustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale; nei confronti Comune di Petrona', non costituito in giudizio; per l'annullamento - della nota del Comune di Petrona' del 23 novembre 2017, prot. n. 3281, avente ad oggetto «cittadini residenti in Acquavona»; - della legge della Regione Calabria n. 39 del 2017, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 ottobre 2017, pubblicata sul BURC n. 109 dell'8 novembre 2017, avente ad oggetto «Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petrona' e Belcastro della Provincia di Catanzaro»; - del decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 96 del 20 aprile 2016 avente ad oggetto «indizione referendum consultivo modifica confini territoriali dei Comuni di Belcastro e Petrona' della Provincia di Catanzaro»; - della deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 111 del 15 aprile 2016 avente ad oggetto «indizione referendum consultivo modifica dei confini dei comuni di Belcastro e Petrona' della Provincia di Catanzaro»; - dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 15 aprile 2016 avente ad oggetto «modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petrona' e Belcastro della Provincia di Catanzaro. Effettuazione del referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile n. 1983, n. 13»; - della risoluzione n. 1/2015 del Consiglio Regionale della Calabria, Prima Commissione, avente ad oggetto «modifica dei confini territoriali dei comuni di Petrona' e Belcastro della Provincia di Catanzaro»; - del verbale del 28 giugno 2017 delle operazioni dell'ufficio Regionale per il referendum consultivo regionale di domenica 26 giugno 2016 presso la Corte d'Appello di Catanzaro; - della nota dell'Ufficio regionale per il referendum presso la Corte d'Appello di Catanzaro prot. n. 7614 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto «verbale dell'ufficio regionale per il referendum del 26 giugno 2016»; - della nota del Presidente della Regione Calabria prot. n. 0209022 del 29 giugno 2016 con cui e' stata disposta la pubblicazione sul BURC n. 71/2016 dei risultati del referendum; - del dossier del Consiglio Regionale della Calabria, Prima Commissione, avente ad oggetto «Progetto Legge n. 83/2010 di iniziativa del Consigliere A. Bova recante: modifica dei confini territoriali dei comuni di Petrona' e Belcastro della Provincia di Catanzaro»; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, prodromico, conseguenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. Francesco Taro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; I - I FATTI DI CAUSA 1. - La legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 ottobre 2017, pubblicata sul BURC n. 109 dell'8 novembre 2017, avente ad oggetto «Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petrona' e Belcastro della Provincia di Catanzaro», ha disposto il passaggio dal Comune di Belcastro al Comune di Petrona' della frazione di Acquavona e di 23 ettari di terreno montano. 2. - Il Comune di Belcastro si e' rivolto, con ricorso portato alla notifica in data 23 dicembre 2017 e notificato alla Regione Calabria e al Comune di Petrona' rispettivamente il 28 dicembre 2017 e l'8 gennaio 2018, a questo Tribunale Amministrativo Regionale contestando la legittimita' del procedimento che ha condotto all'approvazione della legge regionale e domandando di sollevare, gia' in sede cautelare, questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 133, comma II Cost. Si e' costituita la Regione Calabria, che ha evidenziato la tardivita' del ricorso quanto agli atti della procedura che ha condotto all'approvazione della legge di modifica dei confini territoriali; ha dedotto che tale legge non sarebbe sindacabile dal giudice amministrativo; ha argomentato nel senso che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dall'amministrazione ricorrente sarebbero manifestamente infondate; ha difeso, in ogni caso, il proprio operato. Il Comune di Petrona' non ha invece inteso partecipare al giudizio. 3. - Con ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 55, il Tribunale ha ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale proposta dovesse essere esaminata in sede di cognizione piena e non gia' in sede cautelare. In sede di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione V pronunziata in data 17 aprile 2018, n. 1687, ha disposto che venisse rapidamente fissata l'udienza per la discussione nel merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a. Le parti hanno quindi discusso all'udienza pubblica del 26 settembre 2018. II - I MOTIVI DEL RICORSO 4. - Il Comune di Belcastro ha articolato cinque motivi di ricorso. 4.1. - Con il primo, dopo aver formulato alcune deduzioni circa l'impugnabilita' della legge regionale citata, qualificata in termini di legge-provvedimento, l'amministrazione ricorrente ha in primo luogo dedotto la violazione dell'art. 133 Cost. e dell'art. 39 della legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13, che disciplina, nell'ambito dell'ordinamento regionale calabrese, il referendum consultivo. Il testo della norma costituzionale e' il seguente: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni». La norma regionale, dal canto suo, cosi' recita: «1. Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento(...), relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 46 dello Statuto. 2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori. 3. Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum». Ebbene, le due norme, costituzionale e ordinaria, sarebbero state violate secondo diversi profili. 4.1.1. - In primo luogo, ne' la Regione Calabria, ne' il Comune di Petrona', ne' il Comune di Belcastro avrebbero svolto attivita' istruttoria volta a individuare quale fosse la «popolazione interessata» alla modifica delle circoscrizioni comunali. La deliberazione del Consiglio regionale dell'8 febbraio 2016, n. 92, con la quale e' stata decisa l'indizione del referendum, ha, in effetti, individuato la «popolazione interessata» nei soli abitanti della localita' Acquavona, e cioe' i cittadini residenti nel territorio individuato in catasto al foglio 1 e alle particelle enumerate nella medesima deliberazione. Ma non vi sarebbe alcun indicazione del criterio adoperato per individuare la frazione di Acquavona. Allo stesso modo, la successiva delibera della Giunta regionale del 15 aprile 2016, n. 111, con cui e' stata confermata l'indizione del referendum, non conterrebbe alcuna significativa specificazione dei criteri di individuazione della popolazione interessata. 4.1.2. - In secondo luogo, la scelta di restringere la popolazione interessata ai soli cittadini residenti nella localita' Acquavona si porrebbe in contrasto con la Costituzione (cosi' come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza del 15 settembre 1995, n. 433) e con la norma legislativa regionale gia' citata, posto che, al contrario, la variazione territoriale inciderebbe anche sugli altri residenti nel Comune di Belcastro. In proposito, parte ricorrente ha sottolineato che la variazione territoriale, che ha riguardato 23 ettari di terreno, ha fatto perdere al Comune di Belcastro la qualifica di Comune montano, con rilevanti conseguenze di carattere economico e fiscale. Ne' sarebbe configurato, nel caso di specie, un caso particolare, che solo avrebbe consentito di derogare all'obbligo della consultazione dell'intera popolazione del Comune di origine. 4.1.3. - Sotto altro profilo, il Consiglio regionale, con l'approvazione della legge regionale 7 novembre 2017, n. 39, avrebbe derogato alla disciplina delineata dall'art. 133 Cost.; e cio' avrebbe fatto in evidente carenza di potere. 4.2. - Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Belcastro ha dedotto l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta; con il terzo motivo, invece, ha lamentato la mancanza di partecipazione al procedimento da parte dell'amministrazione comunale di Belcastro. In particolare, con i due motivi - tra di loro intimamente connessi - la parte ricorrente ha posto in evidenza come nel corso dell'intera procedura che ha portato alla variazione delle circoscrizioni non vi sia stato un effettivo momento di partecipazione da parte dell'amministrazione ricorrente. Infatti, la prima commissione del Consiglio regionale aveva programmato, per la seduta del 18 novembre 2017, l'audizione degli organi degli Enti locali interessati. Tuttavia, poiche' all'epoca vi era stato lo scioglimento degli organi rappresentativi sia del Comune di Belcastro, sia del Comune di Petrona', i Commissari straordinari prefettizi rispettivamente preposti alla gestione dei due Enti avevano ricusato di partecipare alla seduta, in considerazione della «assenza del requisito della rappresentativita' della realta' locale», che i Commissari avevano ritenuto di non poter «evidentemente (...) esprimere». Dunque, senza alcuna attivita' istruttoria e senza partecipazione da parte dell'amministrazione comunale di Belcastro, vi sarebbe stata la sottrazione, a danno del comune di Belcastro, di 23 ettari di terreno adibiti alla coltivazione di frutteti, castagneti, pascolo. 4.3. - Con il quarto motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha lamentato l'assoluta incomprensibilita' del quesito referendario e la violazione dell'art. 39 della legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13. Infatti, ai sensi della legge ragionale citata, il quesito referendario «deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori». Al contrario, il quesito effettivamente sottoposto agli elettori risulterebbe oscuro. Questa la formulazione: «Volete voi che i confini territoriali tra i Comuni di Belcastro e Petrona' siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (Allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata localita' Acquavona del Comune di Belcastro al Comune di Petrona?». Ebbene, il quesito non chiarirebbe cosa si intende per frazione di Acquavona e, soprattutto, non chiarirebbe che gli allegati A e B comportano un trasferimento dal Comune di Belcastro al Comune di Petrona' di ben 23 ettari di territorio montano, e cioe' di un territorio molto piu' ampio di quello occupato dalle abitazioni che sono identificate come localita' Acquavona. 4.5. - Con il quinto e ultimo motivo di ricorso il Comune di Belcastro ha dedotto l'illegittimita' costituzionale anche della legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13, ed in particolare del suo art. 40, comma 3, il quale stabilisce che «al referendum consultivo sono chiamati: (...) c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, puo', con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonche' per i casi di eccentricita' dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi». Tale legge, nella parte in cui attribuisce al Consiglio regionale il potere di ridurre il numero dei soggetti chiamati a partecipare al referendum rispetto all'intero numero dei residenti nei Comuni coinvolti, prevedrebbe una deroga ingiustificata e inammissibile al disposto dell'art. 133 Cost. III - LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5. - Questo Tribunale Amministrativo Regionale ritiene di dover sottoporre al sindacato della Corte costituzionale la legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39, cosi' come sollecitato dall'amministrazione ricorrente. IV - LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE 6. - Occorre ricordare che, con la sentenza del 12 gennaio 2018, n. 2, la Corte costituzionale ha riservato a se' il sindacato sul procedimento di modificazione delle circoscrizioni comunali, allorche' questo pervenga a conclusione, con la legge regionale emessa all'esito del referendum consultivo ex art. 133, comma II Cost. Piu' precisamente, la Corte ha infatti affermato che il «non corretto svolgimento del referendum, una volta entrata in vigore la legge, si traduce in un vizio procedimentale di quest'ultima», ovvero in un «vizio formale della legge», per cui il sindacato giurisdizionale contro gli atti del referendum consultivo, dalla sede amministrativa «muta di segno», per essere devoluto in via esclusiva alla Corte costituzionale, attraverso l'incidente di costituzionalita' ad iniziativa del giudice amministrativo adito (§ 6 della parte in diritto della sentenza 12 gennaio 2018, n. 2). La Corte ha poi specificato che questa soluzione si impone tanto nel caso in cui le censure di legittimita' formulate nei confronti del procedimento referendario traggano origine dai criteri stabiliti dalla legge regionale per il relativo svolgimento, quanto nel caso in cui «una tale legge (...) si limiti a riprodurre il contenuto dell'art. 133, secondo comma, Cost.» (§ 7 della sentenza). In quest'ultima ipotesi - ha ulteriormente precisato la Corte - «il giudice amministrativo verifichera' direttamente la legittimita' della delibera di indizione del referendum alla stregua dell'art. 133, secondo comma, Cost., sempre come interpretato da questa Corte», salvo il caso in cui sopravvenga la legge regionale che dichiara la variazione circoscrizionale, in relazione al quale «gli asseriti vizi della delibera di indizione del referendum diventano vizi del procedimento legislativo, e il giudice dovra' sollevare questione di legittimita' costituzionale sulla legge di variazione». Mutatis mutandis, poiche' nel caso di' specie il ricorso e' stato proposto dopo l'approvazione della legge regionale di modifica delle circoscrizioni, ed anzi e' la stessa legge regionale a costituire l'oggetto principale delle doglianze proposte dal Comune di Belcastro, la questione di legittimita' costituzionale proposta dal Comune ricorrente e' evidentemente decisiva. V - LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE 7. - Cosi' come condivisibilmente rilavato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 11 giugno 2018, n. 3614), a fronte dell'assetto, delineato dalla gia' citata pronunzia della Corte costituzionale, dei rapporti tra referendum consultivo e legge regionale, nell'ambito del procedimento ex art. 133, comma II Cost., in cui in sostanza le questioni di legittimita' costituzionale vedono attenuato il loro carattere di incidentalita' rispetto al giudizio a quo, il riscontro del requisito della non manifesta infondatezza, spettante ai sensi del citato art. 23 1. 11 marzo 1953, n. 87, al giudice adito in questa sede, tende inevitabilmente a sovrapporsi con la competenza esclusiva sugli atti del referendum consultivo che la Corte medesima ha riservato a se', quale aggravamento procedimentale della legge regionale di variazione circoscrizionale. Cio', inoltre, si impone al fine di evitare che l'amministrazione ricorrente sia privata del diritto ex artt. 24 e 113 Cost. ad avere «un giudice» che si pronunci nel merito delle censure dallo stesso sollevate rispetto ad un procedimento all'esito del quale ha subito una diminuzione della propria consistenza territoriale e demografica. Di conseguenza, un residuo ambito di operativita' della delibazione di non manifesta infondatezza ai sensi del piu' volte citato art. 23 1. n. 87 del 1953 delle questioni di costituzionalita' sollevate dal Comune di Belcastro nel presente giudizio debba arrestarsi ad una verifica estrinseca di mera pertinenza e plausibilita' delle questioni prospettate rispetto alle norme costituzionali e ai principi generali della materia. 8. - Nel caso di specie, alcuni dei motivi di ricorso non appaiono implausibili, seppur nei limiti di seguito specificati. 8.1. - In primo luogo, occorre evidenziare come l'atto effettivamente lesivo dell'interesse fatto valere dall'amministrazione comunale ricorrente sia la legge regionale che ha concluso il procedimento di modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Belcastro e di' Petrona'. Tutti gli altri atti precedenti pure oggetto di impugnativa si configurano, rispetto alla legge regionale, quali atti preparatori, la cui lesivita', pur manifestandosi sin dalla delibera di indizione del referendum, si consolida solo al momento della pubblicazione dell'atto legislativo. Dunque, ritiene questo Tribunale che il ricorso proposto dal Comune di Petrona', portato alla notifica in data 23 dicembre 2017 e quindi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, sia tempestivo. 8.2. - Occorre a questo punto osservare che il procedimento per la modifica delle circoscrizioni dei Comuni della Calabria e' espressamente regolato, oltre che dall'art. 133 Cost., dall'art. 40 della legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13, il cui testo e' stato riportato al §4.5. della presente ordinanza. Erra, dunque, l'amministrazione ricorrente nel richiamare, quale parametro di valutazione della legittimita' della fase che ha preceduto l'emanazione della legge di modifica delle circoscrizioni, il precedente art. 39. 8.3. - Va poi escluso, a giudizio di questo Tribunale, che quanto disposto dal citato art. 40 possa porsi in contrasto con l'art. 133, comma II Cost. La Corte costituzionale, con la sentenza 7 aprile 2000, n. 94, ha chiarito il disposto dell'art. 133, comma II, il quale prescrive l'obbligo di sentire «le popolazioni interessate», costituisce un vincolo nei confronti del legislatore regionale, al quale pero' spetta la competenza per definire, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, il procedimento che conduce alla variazione, e dunque anche i criteri di individuazione delle popolazioni interessate, la cui consultazione e' in ogni caso obbligatoria. Essendo l'interesse che fonda l'obbligo di consultazione riferito direttamente alle popolazioni, e non agli Enti territoriali, si puo' escludere che l'ambito della consultazione debba necessariamente ed in ogni caso coincidere con la totalita' della popolazione dei Comuni coinvolti nella variazione. Puo' ben essere che la consultazione debba avere siffatta estensione, ma non in forza di un vincolo costituzionale assoluto, bensi' per la sussistenza di un interesse riferibile all'intera popolazione dei Comuni. E' dunque inevitabile riconoscere, in materia, uno spazio al legislatore regionale, oltre che, eventualmente, al legislatore statale in sede di determinazione dei principi fondamentali. Uno spazio, naturalmente, limitato dalla ratio del precetto costituzionale che impone la consultazione. Non e' dunque di per se' illegittimo che la legge regionale detti criteri per individuare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da consultare, in relazione al loro essere «interessate» alla variazione. Ma i criteri dovranno essere tali da non comportare la possibilita' di una identificazione irragionevole delle popolazioni interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione. L'art. 40 della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39, si pone nel solco tracciato dalla Corte costituzionale, dettando dei criteri non irragionevoli per l'individuazione delle popolazioni interessate. 8.4. - Tanto precisato, non appaiono implausibili i motivi di ricorso con i quali il Comune di Belcastro ha lamentato: a) che la Regione Calabria non abbia svolto alcuna attivita' istruttoria, con l'effettivo coinvolgimento delle amministrazioni dei due Comuni coinvolti nella modifica territoriale, volta: - a1) a individuare la popolazione nel caso specifico interessata al mutamento delle circoscrizioni comunali; - a2) a individuare la porzione di territorio da trasferire dal Comune di Belcastro al Comune di Petrona'; b) che la Regione Calabria non ha alcun modo illustrato le ragioni per cui la popolazione interessata e' stata individuata nei soli cittadini residenti della frazione di Acquavona, cosi' derogando a quanto disposto dall'art. 40 della legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13, che di regola intende come popolazione interessata «tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale». 8.5. - In effetti, l'esame di tutti gli atti e i provvedimenti in cui si e' articolata la procedura indirizzata alla modifica delle circoscrizioni comunali consente di verificare che, a parte i richiami all'art. 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, non e' stata svolta alcuna attivita' istruttoria indirizzata ad individuare la popolazione che potrebbe risentire di effetti significativi in conseguenza delle modifiche territoriali. Conseguentemente, non vi e' alcuna motivazione circa la decisione di derogare alla norma generale dettata dalla legge regionale per cui per le modifiche territoriali vadano consultati in sede referendaria «tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale». Cio' appare in contraddizione, peraltro, con quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'interpretazione l'art. 133 Cost., secondo cui le condizioni sulla base delle quali sono individuate le popolazioni interessate alla variazione territoriale devono essere verificate in concreto dall'organo regionale che delibera di far luogo al referendum, con decisione motivata suscettibile di essere controllata in sede giurisdizionale (Corte cost. 13 febbraio del 2003, n. 47). Analogamente, non si apprezzano attivita' istruttorie volte a individuare le aree coinvolte nel trasferimento di territorio, essendo piuttosto esse individuate, senza alcuna specifica motivazione, sin dal progetto di legge regionale. Il giudizio su tali profili va rimesso alla Corte costituzionale, cui spetta sindacare la fondatezza delle censure mosse dal Comune di Belcastro alla legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39. 8.6. - Il Tribunale, al contrario, ritiene che non sussistano dubbi di compatibilita' costituzionale della legge di modifica delle circoscrizioni comunali in ragione della dedotta mancanza di chiarezza del quesito referendario. Con tale quesito, infatti, e' stata chiaramente domandato agli elettori di esprimere la volonta' della modifica dei confini tra il Comune di Belcastro e il Comune di Petrona', con conseguente passaggio a quest'ultimo Ente locale della frazione di Acquavona. Correttamente, non essendovi altra metodologia da seguire, il quesito ha individuato per relationem, mediante rinvio agli allegati, le aree oggetto di modifica territoriale. Il quesito referendario risulta, pertanto, chiaro e inequivocabile. 9. - In conclusione, e' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 133, comma II Cost. e per i profili sino ad ora delineati, della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39. Per tale ragione, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale.