IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                           PER LA CALABRIA 
 
 
                          (Sezione Prima)  
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1607 del 2017, proposto da Comune di Belcastro,  in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e  difeso  dall'avvocato
Giuseppe Pitaro, con  domicilio  eletto  presso  il  suo  Studio,  in
Catanzaro, alla via Francesco Acri, n. 88; 
    contro Regione Calabria, in persona  del  Presidente  in  carica,
rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco  Ventrice,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di GIustizia  e  domicilio
eletto presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro,  alla  Cittadella
regionale; 
    nei confronti Comune di Petrona', non costituito in giudizio; 
    per l'annullamento 
        - della nota del Comune di Petrona'  del  23  novembre  2017,
prot. n. 3281, avente ad oggetto «cittadini residenti in Acquavona»; 
        -  della  legge  della  Regione  Calabria  n.  39  del  2017,
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30  ottobre  2017,
pubblicata sul BURC n. 109 dell'8 novembre 2017,  avente  ad  oggetto
«Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petrona' e Belcastro
della Provincia di Catanzaro»; 
        - del decreto del Presidente della Giunta Regionale  Calabria
n. 96 del 20 aprile 2016  avente  ad  oggetto  «indizione  referendum
consultivo modifica confini territoriali dei Comuni  di  Belcastro  e
Petrona' della Provincia di Catanzaro»; 
        - della deliberazione della Giunta della Regione Calabria  n.
111 del 15  aprile  2016  avente  ad  oggetto  «indizione  referendum
consultivo modifica dei confini dei comuni di  Belcastro  e  Petrona'
della Provincia di Catanzaro»; 
        - dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale  n.
111 del 15 aprile  2016  avente  ad  oggetto  «modifica  dei  confini
territoriali dei Comuni di Petrona' e Belcastro  della  Provincia  di
Catanzaro. Effettuazione del referendum consultivo,  ai  sensi  della
legge regionale 5 aprile n. 1983, n. 13»; 
        - della risoluzione n. 1/2015 del Consiglio  Regionale  della
Calabria, Prima Commissione, avente ad oggetto «modifica dei  confini
territoriali dei comuni di Petrona' e Belcastro  della  Provincia  di
Catanzaro»; 
        -  del  verbale  del  28   giugno   2017   delle   operazioni
dell'ufficio Regionale per  il  referendum  consultivo  regionale  di
domenica 26 giugno 2016 presso la Corte d'Appello di Catanzaro; 
        - della nota dell'Ufficio regionale per il referendum  presso
la Corte d'Appello di Catanzaro prot. n. 7614  del  29  giugno  2016,
avente ad oggetto «verbale dell'ufficio regionale per  il  referendum
del 26 giugno 2016»; 
        - della nota del Presidente della Regione Calabria  prot.  n.
0209022 del 29 giugno 2016 con cui e' stata disposta la pubblicazione
sul BURC n. 71/2016 dei risultati del referendum; 
        - del dossier del Consiglio Regionale della  Calabria,  Prima
Commissione,  avente  ad  oggetto  «Progetto  Legge  n.  83/2010   di
iniziativa del Consigliere A. Bova recante: 
modifica dei confini territoriali dei comuni di Petrona' e  Belcastro
della Provincia di Catanzaro»; 
        - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, prodromico,
conseguenziale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26  settembre  2018  il
dott.  Francesco  Taro  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
I - I FATTI DI CAUSA 
    1. - La legge della Regione Calabria  7  novembre  2017,  n.  39,
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30  ottobre  2017,
pubblicata sul BURC n. 109 dell'8 novembre 2017,  avente  ad  oggetto
«Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petrona' e Belcastro
della Provincia di Catanzaro», ha disposto il passaggio dal Comune di
Belcastro al Comune di Petrona' della frazione di Acquavona e  di  23
ettari di terreno montano. 
    2. - Il Comune di Belcastro si e' rivolto,  con  ricorso  portato
alla notifica in data 23 dicembre  2017  e  notificato  alla  Regione
Calabria e al Comune di Petrona' rispettivamente il 28 dicembre  2017
e l'8 gennaio  2018,  a  questo  Tribunale  Amministrativo  Regionale
contestando  la  legittimita'  del  procedimento  che   ha   condotto
all'approvazione della legge regionale  e  domandando  di  sollevare,
gia' in sede cautelare, questione di legittimita' costituzionale  per
violazione dell'art. 133, comma II Cost. 
    Si e' costituita la  Regione  Calabria,  che  ha  evidenziato  la
tardivita' del ricorso  quanto  agli  atti  della  procedura  che  ha
condotto  all'approvazione  della  legge  di  modifica  dei   confini
territoriali; ha dedotto che tale legge non sarebbe  sindacabile  dal
giudice amministrativo; ha argomentato nel senso che le questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dall'amministrazione ricorrente
sarebbero manifestamente infondate;  ha  difeso,  in  ogni  caso,  il
proprio operato. 
    Il Comune  di  Petrona'  non  ha  invece  inteso  partecipare  al
giudizio. 
    3. - Con ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 55,  il  Tribunale  ha
ritenuto che la questione  di  legittimita'  costituzionale  proposta
dovesse essere esaminata in sede di cognizione piena e  non  gia'  in
sede cautelare. 
    In sede di appello, il Consiglio di Stato,  con  ordinanza  della
Sezione V pronunziata in data 17 aprile 2018, n.  1687,  ha  disposto
che venisse rapidamente fissata  l'udienza  per  la  discussione  nel
merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a. 
    Le parti  hanno  quindi  discusso  all'udienza  pubblica  del  26
settembre 2018. 
II - I MOTIVI DEL RICORSO 
    4. - Il Comune  di  Belcastro  ha  articolato  cinque  motivi  di
ricorso. 
    4.1. - Con il primo, dopo aver formulato alcune  deduzioni  circa
l'impugnabilita' della legge regionale citata, qualificata in termini
di legge-provvedimento,  l'amministrazione  ricorrente  ha  in  primo
luogo dedotto la violazione dell'art. 133 Cost. e dell'art. 39  della
legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n.  13,  che  disciplina,
nell'ambito  dell'ordinamento  regionale  calabrese,  il   referendum
consultivo. 
    Il testo della norma costituzionale e' il seguente: 
        «La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e  modificare  le
loro circoscrizioni e denominazioni». 
    La norma regionale, dal canto suo, cosi' recita: 
        «1.   Prima   di    procedere    all'approvazione    di    un
provvedimento(...), relativamente al  quale  il  Consiglio  regionale
ritenga  opportuno   conoscere   l'orientamento   delle   popolazioni
interessate,  il  Consiglio  stesso  delibera   l'effettuazione   del
referendum  consultivo  facoltativo  previsto  dall'art.   46   dello
Statuto. 
    2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto
il referendum consultivo facoltativo deve indicare con  chiarezza  il
quesito da rivolgere agli elettori. 
    3. Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte  soltanto
dei cittadini della regione, la deliberazione di  cui  al  precedente
comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve  svolgersi  il
referendum». 
    Ebbene, le due norme, costituzionale e ordinaria, sarebbero state
violate secondo diversi profili. 
    4.1.1. - In primo luogo, ne' la Regione Calabria, ne'  il  Comune
di Petrona', ne' il Comune di Belcastro  avrebbero  svolto  attivita'
istruttoria  volta  a  individuare  quale   fosse   la   «popolazione
interessata» alla modifica delle circoscrizioni comunali. 
    La deliberazione del Consiglio regionale dell'8 febbraio 2016, n.
92, con la quale e' stata decisa l'indizione del referendum,  ha,  in
effetti, individuato la «popolazione interessata» nei  soli  abitanti
della  localita'  Acquavona,  e  cioe'  i  cittadini  residenti   nel
territorio individuato in catasto  al  foglio  1  e  alle  particelle
enumerate nella medesima  deliberazione.  Ma  non  vi  sarebbe  alcun
indicazione del criterio adoperato per  individuare  la  frazione  di
Acquavona. 
    Allo stesso modo, la successiva delibera della  Giunta  regionale
del 15 aprile 2016, n. 111, con cui e' stata  confermata  l'indizione
del referendum, non conterrebbe alcuna  significativa  specificazione
dei criteri di individuazione della popolazione interessata. 
    4.1.2.  -  In  secondo  luogo,  la  scelta  di   restringere   la
popolazione interessata ai soli cittadini residenti  nella  localita'
Acquavona si porrebbe in contrasto con la  Costituzione  (cosi'  come
interpretata dalla  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  del  15
settembre 1995, n. 433) e con la  norma  legislativa  regionale  gia'
citata,  posto  che,  al  contrario,   la   variazione   territoriale
inciderebbe anche sugli altri residenti nel Comune di Belcastro. 
    In proposito, parte ricorrente ha sottolineato che la  variazione
territoriale, che ha  riguardato  23  ettari  di  terreno,  ha  fatto
perdere al Comune di Belcastro la qualifica di  Comune  montano,  con
rilevanti conseguenze di carattere economico e fiscale. 
    Ne' sarebbe configurato, nel caso di specie, un caso particolare,
che  solo  avrebbe   consentito   di   derogare   all'obbligo   della
consultazione dell'intera popolazione del Comune di origine. 
    4.1.3.  -  Sotto  altro  profilo,  il  Consiglio  regionale,  con
l'approvazione della legge regionale 7 novembre 2017, n. 39,  avrebbe
derogato alla  disciplina  delineata  dall'art.  133  Cost.;  e  cio'
avrebbe fatto in evidente carenza di potere. 
    4.2. - Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Belcastro ha
dedotto l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta; con  il  terzo
motivo,  invece,  ha  lamentato  la  mancanza  di  partecipazione  al
procedimento da parte dell'amministrazione comunale di Belcastro. 
    In particolare, con i  due  motivi  -  tra  di  loro  intimamente
connessi - la parte ricorrente ha posto in evidenza  come  nel  corso
dell'intera  procedura  che  ha   portato   alla   variazione   delle
circoscrizioni  non  vi   sia   stato   un   effettivo   momento   di
partecipazione da parte dell'amministrazione ricorrente. 
    Infatti, la  prima  commissione  del  Consiglio  regionale  aveva
programmato, per la seduta del 18 novembre  2017,  l'audizione  degli
organi degli Enti locali interessati. Tuttavia, poiche' all'epoca  vi
era stato lo scioglimento degli organi rappresentativi sia del Comune
di Belcastro, sia del Comune di Petrona', i  Commissari  straordinari
prefettizi  rispettivamente  preposti  alla  gestione  dei  due  Enti
avevano ricusato di partecipare alla seduta, in considerazione  della
«assenza  del  requisito  della  rappresentativita'   della   realta'
locale»,  che  i   Commissari   avevano   ritenuto   di   non   poter
«evidentemente (...) esprimere». 
    Dunque, senza alcuna attivita' istruttoria e senza partecipazione
da parte dell'amministrazione comunale di Belcastro, vi sarebbe stata
la sottrazione, a danno del comune di  Belcastro,  di  23  ettari  di
terreno adibiti alla coltivazione di frutteti, castagneti, pascolo. 
    4.3. - Con il quarto motivo di ricorso, il Comune  ricorrente  ha
lamentato l'assoluta incomprensibilita' del quesito referendario e la
violazione dell'art. 39 della legge della Regione Calabria  5  aprile
1983, n. 13. 
    Infatti, ai  sensi  della  legge  ragionale  citata,  il  quesito
referendario «deve indicare con chiarezza  il  quesito  da  rivolgere
agli elettori». 
    Al contrario, il quesito effettivamente sottoposto agli  elettori
risulterebbe oscuro.  Questa  la  formulazione:  «Volete  voi  che  i
confini territoriali tra i  Comuni  di  Belcastro  e  Petrona'  siano
rettificati secondo quanto risulta dalla  relazione  descrittiva  dei
confini (Allegato A) e dalla planimetria (Allegato  B),  determinando
in tal modo il  trasferimento  della  frazione  denominata  localita'
Acquavona del Comune di Belcastro al Comune di Petrona?». 
    Ebbene, il quesito non chiarirebbe cosa si intende  per  frazione
di Acquavona e, soprattutto, non chiarirebbe che gli allegati A  e  B
comportano un trasferimento dal Comune  di  Belcastro  al  Comune  di
Petrona' di ben 23 ettari  di  territorio  montano,  e  cioe'  di  un
territorio molto piu' ampio di quello occupato dalle  abitazioni  che
sono identificate come localita' Acquavona. 
    4.5. - Con il quinto e ultimo motivo  di  ricorso  il  Comune  di
Belcastro ha  dedotto  l'illegittimita'  costituzionale  anche  della
legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13, ed in  particolare
del suo art. 40, comma 3, il  quale  stabilisce  che  «al  referendum
consultivo sono chiamati: (...) c) nel caso  di  modificazione  delle
circoscrizioni comunali, tutti  gli  elettori  residenti  nei  Comuni
interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale,
nella delibera di cui al  comma  1,  puo',  con  decisione  motivata,
escludere dalla consultazione referendaria  le  popolazioni  che  non
presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per
le caratteristiche dei gruppi residenti  sul  territorio  dei  Comuni
interessati,  della  dotazione  infrastrutturale  e  delle   funzioni
territoriali, nonche' per i casi di eccentricita' dei luoghi rispetto
al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei  relativi
gruppi». 
    Tale legge, nella parte in cui attribuisce al Consiglio regionale
il potere di ridurre il numero dei soggetti chiamati a partecipare al
referendum  rispetto  all'intero  numero  dei  residenti  nei  Comuni
coinvolti, prevedrebbe una deroga ingiustificata e  inammissibile  al
disposto dell'art. 133 Cost. 
III - LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 
    5. - Questo Tribunale Amministrativo Regionale ritiene  di  dover
sottoporre al sindacato della Corte  costituzionale  la  legge  della
Regione Calabria 7 novembre  2017,  n.  39,  cosi'  come  sollecitato
dall'amministrazione ricorrente. 
IV - LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE 
    6. - Occorre ricordare che, con la sentenza del 12 gennaio  2018,
n. 2, la Corte costituzionale ha riservato a  se'  il  sindacato  sul
procedimento  di   modificazione   delle   circoscrizioni   comunali,
allorche' questo pervenga  a  conclusione,  con  la  legge  regionale
emessa all'esito del referendum consultivo  ex  art.  133,  comma  II
Cost. Piu' precisamente, la Corte ha infatti affermato  che  il  «non
corretto svolgimento del referendum, una volta entrata in  vigore  la
legge, si traduce in un vizio procedimentale di quest'ultima», ovvero
in  un  «vizio  formale  della   legge»,   per   cui   il   sindacato
giurisdizionale contro gli atti del referendum consultivo, dalla sede
amministrativa «muta di segno», per essere devoluto in via  esclusiva
alla    Corte    costituzionale,    attraverso     l'incidente     di
costituzionalita' ad iniziativa del giudice amministrativo adito (§ 6
della parte in diritto della sentenza 12  gennaio  2018,  n.  2).  La
Corte ha poi specificato che questa soluzione  si  impone  tanto  nel
caso in cui le censure di legittimita' formulate  nei  confronti  del
procedimento referendario  traggano  origine  dai  criteri  stabiliti
dalla legge regionale per il relativo svolgimento, quanto nel caso in
cui «una tale  legge  (...)  si  limiti  a  riprodurre  il  contenuto
dell'art. 133, secondo comma, Cost.» (§ 7 della sentenza). 
    In quest'ultima ipotesi - ha ulteriormente precisato la  Corte  -
«il giudice amministrativo verifichera' direttamente la  legittimita'
della delibera di indizione del  referendum  alla  stregua  dell'art.
133, secondo comma, Cost., sempre come interpretato da questa Corte»,
salvo il caso in cui sopravvenga la legge regionale che  dichiara  la
variazione circoscrizionale, in relazione al quale «gli asseriti vizi
della  delibera  di  indizione  del  referendum  diventano  vizi  del
procedimento legislativo, e il giudice dovra' sollevare questione  di
legittimita' costituzionale sulla legge di variazione». 
    Mutatis mutandis, poiche' nel caso di' specie il ricorso e' stato
proposto dopo l'approvazione della legge regionale di modifica  delle
circoscrizioni, ed anzi e' la stessa  legge  regionale  a  costituire
l'oggetto  principale  delle  doglianze  proposte   dal   Comune   di
Belcastro, la questione di legittimita' costituzionale  proposta  dal
Comune ricorrente e' evidentemente decisiva. 
V - LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE 
    7. - Cosi' come condivisibilmente rilavato dal Consiglio di Stato
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 11 giugno 2018, n.  3614),  a  fronte
dell'assetto, delineato  dalla  gia'  citata  pronunzia  della  Corte
costituzionale,  dei  rapporti  tra  referendum  consultivo  e  legge
regionale, nell'ambito del procedimento ex art. 133, comma II  Cost.,
in cui in sostanza le questioni di legittimita' costituzionale vedono
attenuato il loro carattere di incidentalita' rispetto al giudizio  a
quo, il riscontro del requisito  della  non  manifesta  infondatezza,
spettante ai sensi del citato art. 23 1. 11 marzo  1953,  n.  87,  al
giudice adito in questa sede, tende inevitabilmente a sovrapporsi con
la competenza esclusiva sugli atti del referendum consultivo  che  la
Corte medesima ha riservato a se', quale aggravamento  procedimentale
della legge regionale di variazione circoscrizionale. 
    Cio', inoltre, si impone al fine di evitare che l'amministrazione
ricorrente sia privata del diritto ex artt. 24 e 113 Cost.  ad  avere
«un giudice» che si pronunci nel merito delle  censure  dallo  stesso
sollevate rispetto ad un procedimento all'esito del quale  ha  subito
una diminuzione della propria consistenza territoriale e demografica. 
    Di  conseguenza,  un  residuo  ambito   di   operativita'   della
delibazione di non manifesta infondatezza ai  sensi  del  piu'  volte
citato art. 23 1. n. 87 del 1953 delle questioni di costituzionalita'
sollevate  dal  Comune  di  Belcastro  nel  presente  giudizio  debba
arrestarsi  ad  una  verifica  estrinseca  di   mera   pertinenza   e
plausibilita'  delle  questioni  prospettate  rispetto   alle   norme
costituzionali e ai principi generali della materia. 
    8. - Nel caso  di  specie,  alcuni  dei  motivi  di  ricorso  non
appaiono implausibili, seppur nei limiti di seguito specificati. 
    8.1.  -  In  primo  luogo,  occorre   evidenziare   come   l'atto
effettivamente      lesivo      dell'interesse      fatto      valere
dall'amministrazione comunale ricorrente sia la legge  regionale  che
ha concluso il procedimento  di  modifica  delle  circoscrizioni  dei
Comuni di Belcastro e di' Petrona'. 
    Tutti gli altri atti precedenti pure oggetto  di  impugnativa  si
configurano, rispetto alla legge regionale, quali  atti  preparatori,
la cui lesivita', pur manifestandosi sin dalla delibera di  indizione
del referendum, si consolida  solo  al  momento  della  pubblicazione
dell'atto legislativo. 
    Dunque, ritiene questo Tribunale  che  il  ricorso  proposto  dal
Comune di Petrona', portato alla notifica in data 23 dicembre 2017  e
quindi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della  legge
regionale, sia tempestivo. 
    8.2. - Occorre a questo punto osservare che il  procedimento  per
la  modifica  delle  circoscrizioni  dei  Comuni  della  Calabria  e'
espressamente regolato, oltre che dall'art. 133 Cost.,  dall'art.  40
della legge della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13, il cui testo
e' stato riportato al §4.5. della presente ordinanza. 
    Erra, dunque, l'amministrazione ricorrente nel richiamare,  quale
parametro  di  valutazione  della  legittimita'  della  fase  che  ha
preceduto l'emanazione della legge di modifica delle  circoscrizioni,
il precedente art. 39. 
    8.3. - Va poi escluso, a giudizio di questo Tribunale, che quanto
disposto dal citato art. 40 possa porsi in contrasto con l'art.  133,
comma II Cost. 
    La Corte costituzionale, con la sentenza 7 aprile 2000, n. 94, ha
chiarito il disposto dell'art. 133,  comma  II,  il  quale  prescrive
l'obbligo di sentire «le  popolazioni  interessate»,  costituisce  un
vincolo nei confronti  del  legislatore  regionale,  al  quale  pero'
spetta la competenza per definire, nel rispetto della Costituzione  e
dei principi fondamentali della legislazione statale, il procedimento
che  conduce  alla  variazione,  e  dunque   anche   i   criteri   di
individuazione delle popolazioni interessate, la cui consultazione e'
in ogni caso obbligatoria. 
    Essendo l'interesse che fonda l'obbligo di consultazione riferito
direttamente alle popolazioni, e non agli Enti territoriali, si  puo'
escludere che l'ambito della consultazione debba  necessariamente  ed
in ogni caso coincidere con la totalita' della popolazione dei Comuni
coinvolti nella variazione. Puo'  ben  essere  che  la  consultazione
debba avere siffatta estensione,  ma  non  in  forza  di  un  vincolo
costituzionale assoluto, bensi' per la sussistenza  di  un  interesse
riferibile all'intera popolazione dei Comuni. E'  dunque  inevitabile
riconoscere, in materia, uno spazio al legislatore  regionale,  oltre
che, eventualmente, al legislatore statale in sede di  determinazione
dei principi fondamentali. Uno spazio, naturalmente,  limitato  dalla
ratio del precetto costituzionale che impone la consultazione. 
    Non e' dunque di per se' illegittimo che la legge regionale detti
criteri per individuare,  nelle  varie  ipotesi,  le  popolazioni  da
consultare,  in  relazione  al   loro   essere   «interessate»   alla
variazione. Ma i criteri dovranno essere tali da  non  comportare  la
possibilita' di una identificazione irragionevole  delle  popolazioni
interpellate,  in  relazione  alle  circostanze  e  ai  fattori   che
conducono ad individuare l'interesse su cui  si  fonda  l'obbligo  di
consultazione. 
    L'art. 40 della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017,  n.
39, si pone nel solco tracciato dalla Corte costituzionale,  dettando
dei criteri non irragionevoli per l'individuazione delle  popolazioni
interessate. 
    8.4. - Tanto precisato, non appaiono  implausibili  i  motivi  di
ricorso con i quali il Comune di Belcastro ha lamentato: 
        a) che la Regione Calabria non abbia svolto alcuna  attivita'
istruttoria, con l'effettivo coinvolgimento delle amministrazioni dei
due Comuni coinvolti nella modifica territoriale, volta: 
- a1) a individuare la popolazione nel caso specifico interessata  al
mutamento delle circoscrizioni comunali; 
- a2) a individuare la  porzione  di  territorio  da  trasferire  dal
Comune di Belcastro al Comune di Petrona'; 
        b) che la Regione Calabria non ha alcun  modo  illustrato  le
ragioni per cui la popolazione interessata e' stata  individuata  nei
soli cittadini residenti della frazione di Acquavona, cosi' derogando
a quanto disposto dall'art. 40 della legge della Regione  Calabria  5
aprile  1983,  n.  13,  che  di  regola  intende   come   popolazione
interessata «tutti gli  elettori  residenti  nei  Comuni  interessati
dalla modificazione territoriale». 
    8.5. - In effetti, l'esame di tutti gli atti e i provvedimenti in
cui si e' articolata la procedura  indirizzata  alla  modifica  delle
circoscrizioni  comunali  consente  di  verificare  che,  a  parte  i
richiami all'art. 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13,  non
e'  stata  svolta  alcuna  attivita'   istruttoria   indirizzata   ad
individuare  la  popolazione  che  potrebbe  risentire   di   effetti
significativi in conseguenza delle modifiche territoriali. 
    Conseguentemente, non vi e' alcuna motivazione circa la decisione
di derogare alla norma generale dettata dalla legge regionale per cui
per le modifiche territoriali vadano consultati in sede  referendaria
«tutti  gli  elettori  residenti   nei   Comuni   interessati   dalla
modificazione territoriale». 
    Cio' appare in contraddizione,  peraltro,  con  quanto  affermato
dalla Corte costituzionale  nell'interpretazione  l'art.  133  Cost.,
secondo cui le condizioni sulla base delle quali sono individuate  le
popolazioni interessate alla variazione  territoriale  devono  essere
verificate in concreto dall'organo  regionale  che  delibera  di  far
luogo al referendum, con decisione motivata  suscettibile  di  essere
controllata in sede giurisdizionale  (Corte  cost.  13  febbraio  del
2003, n. 47). 
    Analogamente, non si apprezzano  attivita'  istruttorie  volte  a
individuare  le  aree  coinvolte  nel  trasferimento  di  territorio,
essendo  piuttosto   esse   individuate,   senza   alcuna   specifica
motivazione, sin dal progetto di legge regionale. 
    Il giudizio su tali profili va rimesso alla Corte costituzionale,
cui spetta sindacare la fondatezza delle censure mosse dal Comune  di
Belcastro alla legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39. 
    8.6. - Il Tribunale, al contrario,  ritiene  che  non  sussistano
dubbi di compatibilita' costituzionale della legge di modifica  delle
circoscrizioni  comunali  in  ragione  della  dedotta   mancanza   di
chiarezza del quesito referendario. 
    Con tale quesito, infatti, e' stata  chiaramente  domandato  agli
elettori di esprimere la volonta' della modifica dei confini  tra  il
Comune  di  Belcastro  e  il  Comune  di  Petrona',  con  conseguente
passaggio a quest'ultimo Ente locale della frazione di Acquavona. 
    Correttamente, non essendovi altra  metodologia  da  seguire,  il
quesito ha individuato per relationem, mediante rinvio agli allegati,
le aree oggetto di modifica territoriale. 
    Il   quesito   referendario   risulta,   pertanto,    chiaro    e
inequivocabile. 
    9. - In conclusione, e' rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale,  in  relazione  all'art.
133, comma II Cost. e per i profili  sino  ad  ora  delineati,  della
legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39. 
    Per tale ragione, occorre sospendere il giudizio e rimettere  gli
atti alla Corte costituzionale.